L’istituto di Vigilanza sulle assicurazioni nel regolamento 5 del 2006 all’art 2 definisce:
Attività di intermediazione assicurativa: l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale
attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati;
Il sinistro: è il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Se ad es. l’assicurato che ha stipulato una polizza infortuni si rompe una gamba l’evento è un sinistro mentre se subisce una operazione di appendicite non lo è: nel primo caso percepirà un indennizzo nel secondo no.
Il momento della verità
Nel verificarsi di un sinistro l’assicurato proverà tangibilmente se il proprio contratto era adeguato alle proprie esigenze, il servizio offerto dalla Compagnia che lo assicura e il lavoro svolto dall’Agente in fase precontrattuale nella predisposizione del contratto e della assistenza nella pratica di sinistro.
La pratica di sinistro
L’agente normalmente non è deputato alla quantificazione ed alla liquidazione del danno che sono di competenza della Compagnia ma ha il dovere verso l’assicurato di assisterlo e informarlo:
1) nella denuncia
2) nelle procedure da seguire
3) sui documenti da produrre
4) sui diritti nascenti dal contratto di assicurazione
5) sui tempi e modi di liquidazione
L’Agente non ha il potere di “raddrizzare” situazioni nate “storte” ma ha il dovere oltre a non complicarle (!) di rendere l’assicurato consapevole dei propri diritti e di come farli valere.
Una denuncia mal fatta perché carente di elementi importanti per i liquidatori, avrà per l’assicurato l’effetto di perdite di tempo e spesso di denaro.
Cura e attenzione sono d’obbligo e l’Agente deve essere al fianco del proprio cliente che a sua volta lo deve informare di eventuali sviluppi e interpellare per ogni dubbio o evenienza.