L’istituto di Vigilanza sulle assicurazioni nel regolamento 5 del 2006 all’art 52 dispone:
(Adeguatezza dei contratti offerti)
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto...
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
Ci sono tre parole chiave da sottolineare del dettato: fase precontrattuale – informazioni utili – adeguatezza del contratto.
Fase pre-contrattuale: è tutto ciò che precede la stipula del contratto dove cliente ed agente incominciano a conoscersi con doveri reciproci: il cliente di fornire le informazioni richieste in modo corretto e veritiero e l’Agente di delineare con chiarezza il perimetro della garanzia assicurativa.
Informazioni utili: attraverso queste informazioni l’Agente deve poter valutare quali siano i rischi da assicurare con quali garanzie e con quale contratto. Ci focalizziamo qui sulla scelta del contratto.
Ad esempio dovendo assicurare un immobile è fondamentale conoscere l’anno di costruzione, i materiali in cui è stato realizzato, se esistono nello stesso cinema, teatri, supermercati.
Adeguatezza del contratto: le polizze nascono soddisfacendo la maggior parte delle tipologie di rischi ma solo attraverso un attento esame delle informazioni ricevute dal cliente e una profonda conoscenza del contratto assicurativo proposto l’Agente può valutare se un contratto risulti adeguato o meno.
Se ad es. l’immobile avesse il tetto costruito in legno e la polizza offerta escludesse questa tipologia di costruzione la polizza NON sarebbe adeguata con la conseguenza che la Compagnia potrebbe rifiutare anche totalmente di indennizzare un sinistro mentre l’Agente che è tenuto a proporre contratti adeguati potrebbe risultare responsabile civilmente verso l’assicurato.